Sanzioni Autotrasporto
Con la conversione del DL 95/2012 (cd Spending review) nella L. 135/2012, sono state definite ulteriori modifiche all’art. 83 bis della L. 133/08, con particolare riguardo al comma 15.
Si segnala che le Autorità competenti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) che nel DL erano chiamate a irrogare la sanzione con la conversione dello stesso DL in legge, procedono soltanto a constatare le violazioni ai commi 7, 8, 9, 13 e 13 bis mentre l’applicazione delle sanzioni avviene ai sensi della L. 689/81 (Legge di depenalizzazione).
Cogliamo l’occasione per ricordare che il DL prevede la comminazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari al doppio della differenza tra quanto fatturato dal vettore e quanto realmente dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 83 bis, per la violazione dei commi 7, 8, e 9 dell’art 84 bis.; pari al 10% dell’importo della fattura e comunque non inferiore a €1.000, per la violazione dei commi 13 e 13 bis (pagamento tardivo oltre il 90° giorno) del suddetto articolo. Resta comunque fermo il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori, di cui al d.lgs 231/02, qualora il pagamento avvenga oltre il 60° giorno data fattura.
Anche nella legge di conversione è stata mantenuta l’obbligatorietà per il vettore di indicare nella fattura la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.