Nuove regole per i termini di pagamento della pubblica amministrazione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012, è stato pubblicato il decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192, che recepisce la direttiva n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese.
Il D.lgs. n. 192/2012 va a modificare ed integrare, ma non a sostituire completamente, la normativa esistente che è contenuta nel D.lgs. n. 231/2002 che, pertanto, rimane in vigore.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale con tale espressione intendendosi i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Il D.lgs. n. 192/2012 istituisce un doppio sistema di regole:
a) transazioni commerciali tra imprese: Il D.lgs. n. 192/2012 non fissa in maniera vincolante i termini di pagamento, ma si limita ad indicare in 30 giorni il termine ordinario di pagamento: termine che, però, può essere modificato dalla volontà negoziale della parti (art. 1, comma 3°). Pertanto, le parti potranno pattuire un termine di pagamento superiore a 30 giorni, con l’unico limite che la clausola relativa al termine debba essere provata per iscritto (quindi dovrà essere inserita nel contratto) e, nel caso il termine concordato sia superiore ai 60 giorni, non sia gravemente iniqua per il creditore.
Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate (art. 1, comma 7).
b) transazioni commerciali in cui sia parte una pubblica amministrazione: anche per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione, il D.lgs. n. 192/2012 indica in 30 giorni il termine ordinario di pagamento; termine che può essere innalzato sino ad un massimo di 60 giorni, purché ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione (art. 1, comma 4).
Tuttavia, contrariamente a quanto previsto per i rapporti tra imprese, nel caso di rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione, la facoltà di determinare un termine di pagamento superiore a 30 giorni è limitata, perché è comunque previsto un termine inderogabile di 60 giorni.
Una disciplina specifica è prevista per gli enti pubblici che erogano prestazioni di assistenza sanitaria, e per le imprese pubbliche (imprese nei confronti delle quali i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa, come definite dall’art. 2 lett. B del d.lgs 333/2003), per i quali il termine ordinario è elevato a 60 giorni.
Le clausole relative al termine di pagamento (qualora superiore ai 60 giorni), al saggio degli interessi moratori (qualora sia stabilito contrattualmente dalle parti) o al risarcimento dei costi di recupero sono nulle, quando risultano gravemente inique in danno del creditore.
La legge non contiene una definizione di “gravemente iniquo”, ma fornisce una serie di elementi che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, dovranno essere valutati dal Giudice.
Il giudizio di grave iniquità della clausola relativa al termine di pagamento dovrà essere effettuato avendo presente: 1) prassi commerciale; 2) correttezza e buona fede; 3) natura della merce o del servizio; 4) esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio di interessi legali di mora;
In ogni caso sono considerate gravemente inique e quindi nulle, le clausole che escludono l’applicazione di interessi di mora, e quelle che escludono il risarcimento dei costi di recupero del credito.
In caso di ritardato pagamento i creditori hanno diritto, salva la prova dei maggiori costi sostenuti per il recupero del credito (che può comprendere i costi di assistenza legale), a un rimborso forfetario di Euro 40,00.
In ogni caso, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento, decorrono gli interessi moratori (al tasso legale ove nulla sia stabilito contrattualmente, in caso contrario si applicherà il tasso convenzionale di mora).
Il tasso legale degli interessi di mora è previsto dalla legge ed è pari alla misura del saggio di interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali.
Il D.lgs. n. 192/2012 si applica ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2013.