A regime la disciplina delle relazioni commerciali per i prodotti agricoli e agroalimentari
A partire dal 24 ottobre 2012 sono in vigore le disposizioni contenute nell’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (Decreto “Cresci Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27 relative alla “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”. Secondo quanto si apprende dal relativo decreto attuativo emesso dal Ministero delle Politiche Agricole di concerto con quello dello Sviluppo Economico, sono da considerarsi prodotti agricoli quelli contenuti nell’allegato I di cui all’art.38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Nel caso in cui esistano relazioni commerciali che abbiano ad oggetto uno o più prodotti presenti nel suddetto elenco (in allegato), l’art. 62 prevede che siano rispettate alcune specifiche disposizioni tra le quali:
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L’obbligo della forma scritta dei contratti;
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Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture aventi come oggetto merci deteriorabili e di 60 giorni per tutte le altre merci;
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L’applicazione degli interessi di mora per il ritardo nei pagamenti;
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L’irrogazione di sanzioni amministrative per mancato adempimento delle disposizioni.
Si raccomanda pertanto di verificare se siano in essere tali relazioni commerciali e invitiamo, in particolare, a prestare attenzione ai contratti concernenti gli amidi. Questi, infatti, sono presenti nell’elenco contenuto nell’allegato alla voce “Capitolo 11” (i Capitoli sono estratti dalla Nomenclatura Doganale Combinata) e pertanto oggetto delle disposizioni previste dall’art.62.
Tuttavia risulta che gli amidi possano essere classificati anche in altri Capitoli non compresi nell’elenco come, ad esempio, il Capitolo 35 e quindi non oggetto delle disposizioni dell’art.62. È opportuno effettuare verifiche per accertarsi dell’applicabilità o meno della nuova normativa, anche per evitare di incorrere in sanzioni.