AUTOTRASPORTO: PRONUNCIA DEL TAR LAZIO
Il Tar del Lazio, con ordinanza del 15 marzo scorso, si è pronunciato sul ricorso presentato insieme a Confindustria e a numerose Federazioni e Associazioni ad essa aderenti contro le determinazioni adottate dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto sui cd. “costi minimi”.
Il Collegio giudicante ha deciso il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE delle questioni sollevate al fine di chiarire se le disposizioni sui “costi minimi” siano compatibili con gli artt. 4, 49, 56, 96 e 101 del Trattato (TFUE) riguardanti la tutela della libertà di concorrenza, la libera circolazione delle imprese e la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
Infatti, il TAR, nel riprendere le motivazioni espresse da Confindustria per richiedere l’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Osservatorio, ha chiaramente evidenziato che l’art.83 bis della L. 133/08 restringe la libertà contrattuale delle parti, ponendo dei vincoli alla contrattazione del prezzo che, invece, dovrebbe formarsi liberamente sul mercato. Proprio per queste ragioni, il Tar Lazio ritiene che possa configurarsi la violazione del diritto della concorrenza, “considerata la particolare importanza del prezzo come strumento di competizione concorrenziale fra le imprese”.
L’ordinanza, poi, mette anche in discussione la finalità dell’articolato oggetto di impugnazione riguardante la sicurezza stradale e sociale, la cui tutela giustificata dall’interesse pubblico deve essere garantita da idonei strumenti o da misure alternative e comunque meno invasive della libertà negoziale e non dai cd. “costi minimi”.
Altra questione trattata dal Tar nel provvedimento concerne il bilanciamento degli interessi in gioco, che l’ordinanza ritiene non garantito dai “costi minimi”, che limitano la libertà di iniziativa economica privata e la concorrenza in modo incoerente con le norme del TFUE. In tal modo, il Tar, come già aveva preannunciato nella precedente ordinanza che non concedeva la sospensiva dei provvedimenti impugnati, ha affrontato complessivamente la questione dell’interesse pubblico connesso alla sicurezza stradale, esprimendo tutti i suoi dubbi sulla congruità e la proporzionalità delle disposizioni contenute nell’art. 83 bis rispetto alla libera iniziativa economica e privata e alla concorrenza.
Interessante è anche la sentenza non definitiva pronunciata dal Tar Lazio sul ricorso dell’AGCM, che ha affiancato i ricorsi della committenza industriale e logistica. Il Collegio ha respinto tutte le eccezioni di costituzionalità e legittimità avanzate dai legali delle rappresentanze vettoriali sul ricorso giurisdizionale proposto dall’Autorità e sulle procedure da esso seguite in attuazione dell’art. 21 bis della legge n. 287/1990, riconoscendo la correttezza della stessa Autorità nell’attuazione delle sue funzioni primarie di vigilanza sul corretto funzionamento del mercato. Con tale provvedimento, comunque, il Collegio Giudicante, nel sospendere il giudizio di merito riguardante l’annullamento delle determinazioni dell’Osservatorio, rimanda ad apposita ordinanza il rinvio alla Corte di Giustizia dell’UE.
Il Tar si è pronunciato anche su altri ricorsi presentati, sia da aziende sia dalla rappresentanza delle committenza logistica, prevedendo anche in tali casi la sospensione dei giudizi di merito sull’annullamento delle determinazioni dell’Osservatorio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sulla compatibilità dell’art. 83 bis della L. 133/08 s.m.i. con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza e di libera circolazione delle imprese, nonché di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
In attesa della pronuncia comunitaria restano, quindi, applicabili le norme dell’art. 83 bis sui “costi minimi”. Il rinvio alla Corte di Giustizia potrebbe comunque essere considerato, in eventuali giudizi di rivalsa tariffaria, come motivo di sospensiva della loro esecuzione.