REACH – alcuni chiarimenti
Riguardo all'applicazione del REACH al settore del cartone ondulato, vogliamo ricordare che il Regolamento concerne la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Le disposizioni si applicano alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di talune sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all’immissione sul mercato di preparati.
Ogni produttore o importatore di articoli (quindi anche di imballaggi e di cartone ondulato) presenta una domanda di registrazione all’agenzia (ECHA ndr) per ogni sostanza in essi contenuta, solo se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
• la sostanza è contenuta in articoli in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore o importatore;
• la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente deperibili.
Pertanto il produttore o l’importatore di imballaggi che immetta nel mercato un articolo contenente una sostanza secondo le descritte condizioni, deve comunicare e registrare la sostanza all’agenzia. Questa circostanza non è frequente tra chi produce packaging in cartone ondulato e comunque non prevede di dare comunicazione ai propri clienti.
L’obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli ai propri clienti, sussiste solo nel caso in cui il fornitore fornisca un articolo contenente una sostanza che risponda ai criteri di cui all’articolo 57 (sostanze incluse nell’allegato XIV meglio note come SVHC, Substances Very High Concern) in concentrazioni superiori all’ 0,1% in peso/peso. In tal caso il fornitore deve informare il cliente entro 45 giorni comunicando le informazioni riguardanti la sostanza, sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo stesso.
La lista aggiornata delle SVHC è reperibile sul sito internet dell’ECHA all’indirizzo http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table; ad oggi nessuna delle sostanze elencate ci risulta essere utilizzata per la produzione di cartone ondulato.
Concludiamo ricordando che il Regolamento REACh non prevede la compilazione di dichiarazioni di conformità.