Sentenza della Corte di Giustizia UE sui costi minimi dell’autotrasporto
La Corte di Giustizia Europea ha pubblicato la sentenza sul ricorso presentato da Confindustria congiuntamente alla nostra e a numerose altre Associazioni in merito alla legittimità dei costi minimi per la sicurezza dell’autotrasporto merci.
Dalla lettura della sentenza si evince che tutte le argomentazioni da noi presentate a sostegno dell’illegittimità dei costi minimi sono state condivise e accolte.
La Corte ha ritenuto che i costi minimi non sono altro che una soglia di prezzo al di sotto della quale non è possibile andare e che ciò costituisca una limitazione alla libera concorrenza; inoltre la pretesa funzione di soglia minima a garanzia della sicurezza stradale non può essere assolta mediante l’inserimento di un costo. Pertanto la legislazione italiana in materia va contro i principi di libera concorrenza fissati dalla Comunità Europea. Con la sentenza la Corte ricorda, in primo luogo, che, nonostante le norme del TFUE sugli accordi vietati tra imprese non siano vincolanti per gli Stati membri, questi ultimi sono nondimeno sottoposti al dovere di collaborazione con l’Unione, così che non possono adottare provvedimenti idonei a eleminare l’effetto utile di tali norme. Queste risultano quindi violate qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di intese vietate, rafforzi gli effetti di tali intese oppure ancora revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica. In secondo luogo, per quanto riguarda la normativa controversa nel procedimento principale, la Corte constata che l’Osservatorio, composto maggioritariamente da rappresentanti di associazioni di categoria e abilitato ad agire nell’interesse esclusivo della categoria, dev’essere considerato un’associazione d’imprese direttamente soggetta alle regole di concorrenza. Di conseguenza, la fissazione dei costi minimi d’esercizio impedisce alle imprese di fissare tariffe inferiori a tali costi. Pertanto, limitando la libertà degli attori del mercato di determinare il prezzo dei servizi di trasporto di merci su strada, la normativa italiana è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno. In terzo luogo, la Corte rileva che la determinazione dei costi minimi non è idonea, né direttamente né indirettamente, a garantire il conseguimento dell’obiettivo legittimo fatto valere dall’Italia per giustificare la restrizione della concorrenza (vale a dire la tutela della sicurezza stradale). Infatti, la normativa nazionale si limita a prendere in considerazione la sicurezza stradale in maniera generica, senza stabilire alcun nesso tra essa e i costi minimi. Inoltre, il provvedimento contestato va oltre quanto necessario per il rafforzamento della sicurezza stradale. Date tali circostanze, la Corte dichiara che la normativa italiana non è compatibile con il diritto dell’Unione. La sentenza ottenuta è sicuramente un successo e segna un ulteriore passo verso la revisione della legge italiana che, ricordiamo, è ancora oggetto di discussione presso il Tribunale Amministrativo del Lazio; quest’ultimo dovrà ora acquisire la sentenza della CGUE e tenerne debitamente conto nella formulazione del proprio pronunciamento. Ricordiamo, infatti, che il giudizio del TAR Lazio risultava sospeso in attesa del pronunciamento della CGUE.